Al fine di proteggere la popolazione dalle radiazioni emesse dalle antenne di radiotelefonia mobile, il Consiglio federale ha definito nell’ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) un piano di protezione a due livelli che prevede dei valori limite:
– in ogni luogo in cui possono sostare persone, anche per breve tempo, gli impianti di telefonia mobile devono rispettare i valori limite d’immissione. Si tratta di valori armonizzati a livello internazionale che proteggono le persone dagli effetti sulla salute attestati nella letteratura scientifica;
– nei luoghi in cui le persone rimangono regolarmente per un periodo piuttosto lungo (ad es. abitazioni, scuole, ospedali o parchi giochi), per gli impianti di telefonia mobile in Svizzera si applicano valori limite dell’impianto ancora più bassi, che riducono in via precauzionale l’esposizione sul lungo periodo e il rischio di conseguenze per la salute oggi non ancora individuabili.